“Con il principio interpretativo nr.02/2024 la Fondazione Commercialisti dell’Odcec di Milano, presieduta da Luigi Pagliuca, è intervenuta su un tema di grande interesse: l’ammortamento dei marchi d’impresa nel primo anno di acquisizione dello stesso o di sostenimento dei costi afferenti il marchio stesso”. Lo afferma Andrea Bongi (nella foto), consigliere della Fondazione Odcec di Milano e coordinatore del gruppo di lavoro sul principio interpretativo a cui hanno lavorato gli esperti: Antonio Canu, Andrea Meneghello, Massimo Oldani, Flavia Silla e Massimiliano Tasini. – continua sotto –
“In assenza di disposizioni specifiche nel testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) l’apposito gruppo di lavoro – ha aggiunto Bongi – ricorrendo sia al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 dello stesso Tuir e ai principi contabili nazionali – in particolare OIC 24 – ha ritenuto di dover formulare il seguente principio interpretativo: “A decorrere dal momento in cui il marchio d’impresa – sia esso prodotto internamente o acquistato a titolo oneroso da terzi – sia disponibile per l’uso, può essere accantonata la prima quota di ammortamento sulla base della stima della sua vita utile con il principio del pro rata temporis”.
“Nel caso in cui la vita utile del marchio stimata – continua Bongi – dia luogo ad accantonamenti annui – compreso l’esercizio di inizio del procedimento sulla base di quanto sopra indicato – di quote di ammortamento superiori al diciottesimo del costo si renderà necessario procedere alla contestuale rilevazione della fiscalità differita”.
“La determinazione della quota di ammortamento da accantonare nel primo anno, sulla base del suddetto principio del pro rata temporis, è da ritenersi – conclude – conforme ai corretti principi contabili nazionali vigenti e, fatta salva la deroga in ordine alla deducibilità fiscale della stessa sopra evidenziata, deve considerarsi allineata anche al cosiddetto principio di derivazione rafforzata sancito nell’articolo 83 del Tuir”.