Sant’Arpino, concorsi al Comune: opposizione denuncia irregolarità e chiede annullamento

di Redazione

Sant’Arpino (Caserta) – Hanno chiesto l’annullamento in autotutela dell’iter burocratico dei concorsi che ha portato alle assunzioni di diversi dipendenti presso l’Ente di piazza Macrì, i consiglieri di opposizione Salvatore Lettera, Anna Pezzella, Francesco Pezone, Nicola Della Rossa, Iolanda Boerio e Mimmo Cammisa.

Ecco la loro richiesta: “I sottoscritti Lettera Salvatore, Francesco Pezone, Domenico Cammisa, Nicola Della Rossa, Anna Pezzella e lolanda Boerio – scrivono i componenti dell’opposizione dell’aula consiliare di via Mormile nel documento protocollato ieri mattina all’ufficio preposto di Palazzo Ducale – nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Sant’Arpino, ai fini del corretto espletamento dei propri mandati e nei propri compiti Istituzionali, con la presente, rappresentano quanto segue.

Premesso: che con determina n. 253 del 16/05/2024 il Comune di Sant’Arpino ha bandito il concorso pubblico per la copertura di diversi profili professionali a tempo pieno e indeterminato, prevedendo che le domande potessero essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;

che con determina n. 263 del 22.5.2024 il Comune di Sant’Arpino ha deciso di prorogare il termine di scadenza del concorso fino all’1.6.2024 stante le criticità riscontrate nel funzionamento della piattaforma Inpa che avrebbero impedito una valida partecipazione di alcuni concorrenti;

che con la detta determina il Comune ha dato atto che per ovviare a tali criticità è stato diramato apposito avviso (pubblicato sia in piattaforma In-Pa che sul sito istituzionale dell’ente Comune) con la specificazione che eventuali informazioni e/o allegati alle domande eventualmente non “caricabili in piattaforma” potevano essere validamente trasmessi al Comune di Sant’Arpino mediante invio telematico a mezzo posta elettronica certificata.

Considerato che gli scriventi hanno riscontrano nel caso di specie alcune criticità:

a) Il Regolamento delle procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego prevede all’art. 8.2 che “2. In caso di malfunzionamento parziale o totale del Portale InPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale ed accertato dall’Ente, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione odei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un periodo di tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento. Nel caso di specie non è indicata la durata del malfunzionamento con la conseguenza che non è dato sapere se il termine di proroga di cui alla citata determina n. 263 del 22.5.202 sia o meno congruo e rispettoso della disposizione regolamentare.

b) L’art. 8.3 del bando prevede che “Il bando prevede e disciplina le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Non sono considerate valide le domande di partecipazione alla selezione redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle pervenute attraverso il Portale InPA e quelle compilate in modo difforme od incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso. “Si specifica inoltre che “Per partecipare aalla procedura occorre inviare la propria candidatura previa registrazione al Portale InPA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, qualora il candidato non sia già registrato; viceversa, qualora il candidato abbia già in precedenza effettuato la registrazione al Portale, sarà sufficiente effettuare il login e ricercare la procedura di selezione d’interesse”. L’art. 35 ter del D.lgs. 165/2001 prevede al comma 1 che “L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato “Portale”, disponibile all’indirizzoInPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione”. E’ dunque illegittima la determinazione del Comune di “fare salve” le istanze ricevute a mezzo PEC, stante sia la evidente violazione del bando di gara che delle citate disposizioni di legge e di regolamento, non avendo rispettato le modalità previste dalla normativa sovraordinata per la presentazione delle domande di concorso. Tale circostanza ha determinato, oltre alla violazione delle norme di legge e di regolamento, anche un’evidente alterazione della par condicio dei concorrenti in quanto alcuni sono stati indebitamente favoriti dalla possibilità di partecipare al bando mediante modalità di partecipazione diverse da quelle prescritte dalla legge ovvero favoriti dalla decisione del Comune di fare salve le istanze ricevute a mezzo Pec nonostante fosse stata indicata, dall’art. 8.3 del bando, una prescrizione di segno diametralmente opposta che non permetteva di considerare valide le domande e la documentazione pervenute modo diverso dal caricamento sul portale InPA;

c) Relativamente ai requisiti di ammissione si rileva che il Ccnl prescrive sia per i dipendenti Categoria C che per i dipendenti di Categoria D il conseguimento di una determinata esperienza nella materia oggetto di concorso prima di poter essere assunto. Nel bando non è previsto alcun requisito di natura esperienziale. Quindi ancora una volta si registra un’apertura eccessiva al mercato, come tale illegittima, con rischi per l’Ente di assumere personale non qualificato, non essendo stato previsto alcun vaglio dei requisiti esperenziali dei candidati.

Tutto ciò premesso e considerato, gli scriventi chiedono: 1) Al segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di esercitare i propri poteri di vigilanza e controllo anche ad eventuali fini anticorruttivi; 2) Al Responsabile ad Interim di valutare eventuali adozioni al fine di provvedimenti in autotutela. Si precisa che la presente richiesta è mossa da questioni di urgenza, anche in ossequio ai principi di celerità e trasparenza al solo ed esclusivo fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ente Comune di Sant’Arpino. Alle autorità che leggono per conoscenza in indirizzo si chiede di vigilare sull’operato dell’Amministrazione Comunale. Tanto si deve al fine di garantire, ove mai compromessa, la situazione di legalità. Certi di un celere riscontro, si porgono distinti saluti”.

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