Il giudice Maria Del Prete del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha emesso una sentenza che pone fine alla controversia tra la società “Park Life s.r.l.” e il Comune di Piedimonte Matese (Caserta), rappresentato dall’avvocato Pasquale Marotta. La disputa riguardava la gestione del parcheggio pubblico sul territorio comunale, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal contratto di affidamento del servizio.
La Park Life ha agito in giudizio contro il Comune per ottenere il riconoscimento della responsabilità precontrattuale dell’ente locale. In particolare, l’azienda ha contestato la mancata sottoscrizione del contratto definitivo, nonostante l’affidamento provvisorio del servizio di gestione dei parcheggi pubblici. Inoltre, la società ha lamentato che il Comune avesse consegnato un numero inferiore di stalli (400 anziché i 480 previsti), causando un danno economico rilevante. Park Life ha chiesto, pertanto, un risarcimento danni di 50mila euro e il riconoscimento delle somme spettanti per l’attività svolta.
Il Comune di Piedimonte Matese, costituitosi in giudizio, ha ritenuto infondate le pretese avanzate dalla Park Life, sostenendo che la società non avesse mai fornito adeguata documentazione per comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal capitolato d’oneri. Inoltre, il Comune ha contestato l’errata applicazione dell’aggio, in quanto Park Life avrebbe versato solo il 20,52% degli incassi lordi invece del 36,82% stabilito dalla procedura di gara. In via riconvenzionale, il Comune ha chiesto il pagamento di 100.589,24 euro per somme non corrisposte e ulteriori 503.523,36 euro a titolo di tassa per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap).
Dopo un’attenta analisi della documentazione e delle prove presentate, il giudice ha rigettato le richieste di Park Life, ritenendo infondata la pretesa di responsabilità precontrattuale del Comune. La sentenza ha stabilito che l’ente locale ha agito correttamente nel richiedere la documentazione necessaria per la stipula del contratto e che la mancata consegna di tutti gli stalli previsti non costituiva una violazione, poiché il capitolato d’oneri consentiva al Comune di variare il numero delle aree adibite a parcheggio per esigenze pubbliche.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale del Comune, condannando Park Life al pagamento di 100.589,24 euro per il conguaglio dell’aggio dovuto. Invece, ha rigettato la richiesta di pagamento della Tosap, ritenendo che l’uso del suolo pubblico fosse finalizzato all’espletamento del servizio di gestione del parcheggio e non rappresentasse una sottrazione alla destinazione pubblica dell’area. Il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, condannando Park Life al pagamento di 5.430 euro per le spese legali sostenute dal Comune, oltre Iva e oneri di legge. Con questa sentenza, il Tribunale sammaritano ha definitivamente chiarito la vicenda, confermando la legittimità dell’operato del comune matesino.