Assalti a portavalori in zona Napoli Nord: confermate condanne per due rapinatori di Aversa e Mugnano

di Redazione

La Corte di Cassazione – seconda sezione, presieduta dalla giudice Giovanna Verga – ha respinto i ricorsi presentati da Arcangelo Meles, 39 anni, originario di Aversa, e Roberto Lametta, 56 anni, di Mugnano di Napoli, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Per i due imputati, ritenuti colpevoli di rapina aggravata in concorso, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi, la Suprema Corte ha confermato le condanne: 12 anni di reclusione e 4mila euro di multa per Lametta, 10 anni di reclusione e 3.700 euro di multa per Meles, quest’ultimo condannato anche per induzione a rendere dichiarazioni mendaci.

I fatti risalgono al 25 gennaio 2021, quando un commando di quattro uomini, a bordo di due auto rubate e armati di pistole e di un fucile a pompa, assaltò un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza “Il Notturno” nei pressi dell’ufficio postale “Melito 1”. Approfittando del momento in cui le guardie giurate stavano per consegnare il denaro, i malviventi riuscirono a impossessarsi di un plico contenente 50mila euro e della pistola d’ordinanza di una delle guardie. L’azione avvenne in pieno giorno, intorno alle 9 del mattino, sotto gli occhi di numerosi cittadini intenti a usufruire dei servizi postali.

L’operazione investigativa, condotta dopo l’episodio, ha permesso di ricostruire il modus operandi della banda e di rintracciare elementi utili per l’incriminazione degli imputati. Durante le perquisizioni sono state sequestrate autovetture rubate, pronte per essere utilizzate in ulteriori colpi, targhe contraffatte e somme di denaro di dubbia provenienza.

I difensori di Meles e Lametta avevano presentato ricorso alla Cassazione contestando presunte irregolarità nell’acquisizione delle prove e lamentando la mancata escussione di alcuni testimoni ritenuti chiave per la difesa. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le istanze, stabilendo che “la violazione del diritto alla prova non sussiste, in quanto il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio nuovi mezzi di prova, che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto”.

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