Guarino: “Gli ausiliari possono emettere contravvenzioni”

di Redazione

Stefano GuarinoAVERSA. “E’ del tutto infondata e tecnicamente falsa la tesi sostenuta dall’avvocato Antimo Castaldo secondo la quale gli ausiliari della sosta non sono legittimati a redigere accertamenti in materia di sosta, per cui tutte le sanzioni comminate dagli ausiliari del traffico sono da annullare”.

Così il comandante della Polizia Municipale Stefano Guarino, che aggiunge: “Gli ausiliari della sosta che operano nella Città di Aversa sono dipendenti della società concessionaria del servizio di gestione della sosta regolamentata. Tali ausiliari sono titolati ad agire da uno specifico decreto di nomina del Sindaco di Aversa. Sebbene tale personale fosse già dotato di decreto, a seguito del passaggio di gestione, si è provveduto a ripetere il corso di formazione e ad emettere un nuovo specifico decreto di nomina. Tale Decreto è stato trasmesso per la dovuta conoscenza al Prefetto di Caserta ed a tutte le forze dell’Ordine operanti sul territorio cittadino”.

“Tutto quanto sopra detto – incalza il comandante dei caschi bianchi – è coerente con la normativa italiana vigente. La Legge n. 127/1997, all’art. 17, comma 132 infatti letteralmente prevede: “I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti”.

La norma, evidentemente ignorata dall’avvocato, è stata interessata anche da un chiarimento normativo. La legge 23 dicembre 1999, n. 488, appena undici anni fa!, all’art. 68, comma 1, ha chiarito che la legge n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni previste per gli ausiliari della sosta comprende i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia della cosiddetta ‘fede privilegiata’. In effetti l’ausiliare è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale e i suoi atti sono pienamente legittimi”.

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