AVERSA. Dopo aver chiariti i dubbi insinuati dal contenuto dellinterrogazione del consigliere del Nuovo Posi Raffaele Marino, che confrontava le spese sostenute dallattuale amministrazione e da quella passata, evidenziando apparenti, macroscopiche differenze, …
…e concludendo con linvito a trasmettere gli atti in procura se il nuovo sindaco avesse incertezze sulla regolarità del comportamento della sua amministrazione, Domenico Ciaramella, ex sindaco della città, interviene sulla vicenda della bonifica di via Guido Rossa.
Sono costretto, mio malgrado ed ancora una volta scrive Ciaramella ad intervenire a seguito delle inesatte e reiterate affermazioni che riguardano la bonifica di via Guido Rossa. Devo farlo sottolinea a salvaguardia della dignità e della professionalità dellallora assessore allAmbiente, ed oggi consigliere di maggioranza, Luciano Luciano, e dellex dirigente al ramo Ciro Navarra.
Dalla lettura dellarticolo continua lex sindaco il cittadino comune potrebbe considerarli degli incompetenti o, addirittura, dei disonesti. Cosa si potrebbe pensare, infatti, alla notizia che per lo stesso lavoro di bonifica lamministrazione in carica riesce ad ottenere un abbattimento dei costi pari a circa lottanta per cento?, domanda Ciaramella, sottolineando che a questo punto è doveroso fare chiarezza una volta per tutte.
Premesso che il bando di gara contestato non è stato mai posto allattenzione della Stazione Unica Appaltante Provinciale perché mai pubblicato sottolinea lex sindaco il tutto inizia con un sopralluogo dellArpac di Caserta del 13 febbraio del 2009.
Nelloccasione i funzionari dellArpac, come ricorda lex sindaco, verbalizzarono un elenco dei materiali rinvenuti nellarea, stimando un volume complessivo degli stessi pari 9420 a metri cubi. Dopo varie peripezie per ottenere un contributo dalla Regione, lUfficio Ambiente del Comune di Aversa scrive lex sindaco – indotto in tal senso anche da un intervento della locale Asl, predispone un disciplinare di gara, inviato alla Stazione Unica Appaltante, e che al punto 2 cita testualmente: Il quantitativo dei rifiuti considerato è stimato e non vincolante. Nel caso che le effettive quantità di rifiuti raccolte risultino inferiori a quelle stimate la ditta affidataria del servizio non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dellEnte appaltante per i minori importi che saranno contabilizzati a consuntivo rispetto alla somma posta a base di gara.
Cosa è successo in pratica? spiega Ciaramella, perché sia chiaro a tutti LArpac, misurando lestensione del terreno con unaltezza media di un metro e venti centimetri, stima in via presuntiva una quantità di rifiuti presenti pari a metri cubi 9420. Lufficio comunale non può fare altro a questo punto che moltiplicare quel valore per il costo medio di smaltimento previsto nelle tariffe stabilite dalla Regione riservandosi, con il punto 2 del disciplinare, di pagare solo ed esclusivamente limporto relativo ai rifiuti effettivamente trovati e rimossi.
A mio giudizio conclude Ciaramella si è alzato un grosso polverone su una problematica inesistente. A chi poi rileva che un importo superiore ha precluso la possibilità a tante altre imprese di partecipare al bando, ci auguriamo che costui non appartenga alla schiera di coloro che sperano che le gare di appalto siano tenute sotto soglia massima, per evitare di farle istruire dallautorità prefettizia tramite la Stazione Unica Appaltante. Quindi smettiamola una volta per tutte di parlare di trasparenza in maniera pretestuosa e maldestra.