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Aversa. La storia dei lavori di Riqualificazione di Via Vito Di Iasi e del tratto di Via Roma fino all’Arco Porta Napoli inizia con lamministrazione precedente con tre delibere di giunta municipale.
Parliamo della delibera di Giunta municipalen.309 del 14 luglio 2011 con la quale si approvava il progetto in linea tecnica; delibera di Gm n.460 dell11 novembre 2011 con la quale si approvava il progetto definitivo redatto dagli uffici comunali; delibera di Gm n.564 del 28 dicembre 2011 con la quale si rimodulava il quadro economico per aggiornamento di legge ai fini dello scorporo dei costi della manodopera. A maggio del 2012 lattuale amministrazione subentra nella vicenda con la delibera di Gm n. 146 del 06 maggio 2014 nella quale si legge testualmente: che il soggetto individuato dalla suddetta ditta aggiudicataria in sede di gara per la redazione della progettazione esecutiva è la società di professionisti S.IN.T.E.C. srl con sede in Pozzuoli (Napoli) alla via Oriani e sempre in delibera si riporta linformazione che in data 17 aprile 2014 al protocollo 11856 la società aggiudicataria dellappalto ha presentato il progetto esecutivo. Dunque, alla luce di quanto riportato negli atti ufficiali, ovvero che il progetto era ben noto allamministrazione sin dallaprile del 2014, viene da chiedersi : chi ha validato il progetto non si è accorto delle enormi carenze, soprattutto riguardo al rispetto delle norme vigenti, di un progetto esecutivo? Evidentemente tali carenze sono sfuggite ai tecnici comunali e, cosa ancor più grave, allassessore ai lavori pubblici che, certo non sa di cosa parla quando nella sua recente intervista a Pupia dichiara che si procederà alle varianti necessarie. Vi è da premettere che dopo aver rilevato un errore progettuale di ben 250.000 euro lamministrazione sottoscrive un contratto con la ditta appaltatrice inferiore allimporto aggiudicato, mentre sarebbe stato necessario invalidare la gara evitando di procedere a trattativa privata alla rimodulazione dei lavori pervenendo così a un altro progetto ben diverso da quello presentato in gara dalla ditta vincitrice. Si legge, invece, nella determina n. 429 del 25 settembre 2013, con la quale si approvano i verbali di gara, che tale ditta ha ricevuto ben 97,23 punti su 100, che lascia immaginare che la commissione esaminatrice ha giudicato ottimo il progetto (quindi perfettamente cantierabile), daltra parte ben retribuito con 118 mila euro circa di onorari complessivi. Ma durante lesecuzione dei lavori tutti si sono accorti che le opere (che si stanno eseguendo) sono contra legem. Ebbene, come è possibile che in sede di validazione del progetto esecutivo nessuno se ne sia accorto? E lassessore Barbato, ingegnere, non ha rilevato tutta una serie di errori marchiani e dilettanteschi? Ma, egli va oltre. Dichiara nellintervista citata, che si provvederà in corso dopera a tutti gli aggiusti necessari. Ritornando alla differenza di ben 250.000 euro che a detta dellamministrazione erano frutto di errori progettuali derivanti dall’approvazione nel 2011 del progetto definitivo, cè da chiedersi: 1)come mai la ditta risultata vincitrice non ha rilevato detta circostanza nonostante la gara prevedesse lofferta tecnica e economica? 2)detta gara andava annullata e, quindi, non soggetta a rimodulazioni a posteriori? 3)è da ritenere legittima la procedura così come portata avanti nonostante lautorità anticorruzione abbia trattato con chiarezza largomento definendola, appunto, illegittima? Si riporta, per una necessaria riflessione, quanto riportato sul sito dellA.N.AC (autorità nazionale anticorruzione) e contenuto nella Deliberazione n. 34 del 04/04/2012 – rif. Fascicolo 1028/2010 d.lgs 163/06 Articoli 132, 94 – Codici 132.1, 94.1: Nei casi di appalti che contemplano la possibilità di recepire proposte migliorative fatte dai concorrenti in sede di gara, non è legittimo demandare alla fase esecutiva quegli approfondimenti riconosciuti necessari in sede di progettazione definitiva; anche in questo caso è possibile affermare che negli appalti di opere pubbliche, lesistenza di una progettazione esecutiva completa e dettagliata è necessaria sin dal momento dellindizione della gara o quanto meno alla consegna dei lavori, non essendo legittimamente ammissibile affidare allimpresa aggiudicataria, in corso dopera, il completamento o lintegrazione del medesimo progetto esecutivo. Ebbene, viene smentito quanto ha sostenuto lassessore Barbato e sostiene in un ulteriore intervento su Pupia del 12/11/2014. Allo stato, infatti, appare impossibile apportare in corso dopera modifiche al progetto, previste solo per fatti imprevedibili al momento dello svolgimento della gara. Secondo lassessore lerrore di progettazione di un marciapiede e di quantaltro venuto fuori durante lesecuzione dei lavori sono fatti imprevedibili? Appare opportuno ricordare allassessore Barbato che le varianti vanno comunicate allAnac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) che risponderà su quer pasticciaccio brutto e sulle eventuali responsabilità dei progettisti per linadeguata valutazione dello stato di fatto (lettera d) dellart. 132 del Dlgs. 163/2006). Augusto Bisceglia, consigliere comunale