Città del Vaticano – E’ stata presentata alle 12, in Vaticano, la nuova riforma del diritto canonico che prevede l’introduzione di processi brevi per l’annullamento delle nozze e ampi poteri conferiti al vescovo, attraverso le due lettere “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus”.
Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva e non più due; la presenza del giudice unico sotto la responsabilità del vescovo; il vescovo che diventa giudice; processi più brevi; la possibilità di appello alla sede Metropolitana e alla Sacra Rota, sono solo alcune delle novità introdotte dalla riforma voluta da Papa Francesco.
“Nelle norme c’è la centralità del vescovo, ma anche dei poveri – ha dichiarato monsignor Pio Vito Pinto – la riforma parte ma c’è consapevolezza che non sarà facile implementarla”.
Papa Francesco: “La preoccupazione per la salvezza delle anime rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi e del diritto. Un processo più breve, quindi, ma senza mettere a rischio l’indissolubilità del matrimonio, e qui spetterà al vescovo vigilare”.
“La gratuità delle procedure sia assicurata per quanto possibile, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operai dei tribunali – ha aggiunto – Il vescovo non lasci completamente delegata agli uffici di curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale affinché sia formalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio”.
Secondo le nuove norme, l’eventuale appello, nel caso una delle parti voglia ricorrere contro il primo grado, avverrà nell’arcidiocesi di competenza. I giudici di secondo grado, di fronte all’appello, potranno confermare in tempi veloci la prima sentenza. Alle conferenze episcopali viene richiesto di favorire la gratuità delle procedure. Rimane in vigore la possibilità dell’appello alla Sacra Rota. Il vescovo dovrà costituire un tribunale per le cause di nullità nella sua diocesi, ma avrà la facoltà di accedere a un altro tribunale di una diocesi vicina.
Le cause di nullità sono affidate a un collegio di tre giudici, presiedute da un chierico, mentre gli altri due giudici possono essere laici.
Sarà comunque sempre possibile ricorrere per un terzo grado di giudizio, “adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni”. Una volta che la sentenza di nullità diventa esecutiva, “le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa”, oppure stabilito dal vescovo.
“La mancanza di fede che può generare la simulazione nel consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici”: è in questi casi che i coniugi potranno appellarsi al processo breve.