I genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social network rischiano di essere «multati». A stabilirlo, come spiega in «Sole 24 Ore», un’ordinanza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2017 secondo cui non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini dei minori postate su Facebook e altri social, ma può decidere anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli “danneggiati”.
Tutto parte dal caso di un sedicenne che ha chiesto “tutela” contro la madre che postava sul web foto e commenti su di lui. Il giudice ha stabilito che la donna non potrà più farlo pena una sanzione di 10mila euro. Il riferimento giuridico che ha portato alla decisione del giudice è contenuto in particolare nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Senza contare che i minori godono di una tutela rafforzata data dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata del 1989.
Ma non è la prima volta che il tema delle foto dei figli sui social network finisce davanti al giudice. Ad esempio recentemente una sentenza del Tribunale di Mantova ha stabilito che i genitori possono postare solo se c’è il consenso di entrambi. Nel caso specifico, un papà di due bimbi (3 anni e mezzo la bimba, uno e mezzo il più piccolo) aveva presentato ricorso contro la ex moglie chiedendo al giudice di rivedere le condizioni regolanti i rapporti genitori/figli «alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre». Tra cui spiccava proprio l’abitudine di postare le foto dei bimbi sui social.
“Comportamento questo – ha scritto il Tribunale di Mantova – che integra violazione della ‘tutela dell’immagine’, contemplata dall’articolo 10 del codice civile, della ‘tutela della riservatezza dei dati personali’, prevista dal Codice della privacy, nonché della Convenzione di New York nel punto in cui stabilisce che ‘nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione’ e che ‘il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti'”.