Aversa, il Tar dà ragione ai dimissionari su scioglimento Amministrazione De Cristofaro

di Redazione

Con la sentenza numero 2700, pubblicata oggi, il Tar mette definitivamente la parola fine all’amministrazione De Cristofaro anche in sede giudiziaria. Finalmente deciso, infatti, il ricorso con il quale il sindaco uscente ed alcuni suoi consiglieri avevano contestato il Decreto del Prefetto di Caserta, sulla scorta delle dimissioni rassegnate da 13 consiglieri comunali, che aveva decretato la sospensione del Consiglio comunale di Aversa, nominando il commissario prefettizio, Michele Lastella, per la provvisoria gestione dell’Amministrazione comunale nonché la nota con cui la Prefettura di Caserta ha trasmesso, il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio scorso, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Aversa.

Secondo il Tribunale, infatti, davanti al quale si erano costituiti i consiglieri Paolo Santulli, Elena Caterino, Mario Tozzi, Nicolina Virgilio, difesi dall’avvocato Fabrizio Perla, e Gianpaolo Dello Vicario, Alfonso Golia, Carmine Palmiero, difesi dall’avvocato Giuseppe Somma, la tesi dei ricorrenti secondo cui le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali sono state presentate da un delegato in violazione delle ritualità formali previste dal legislatore è priva di pregio.

Come peraltro sostenuto fin dal principio dagli avvocati Perla e Somma, in estrema sintesi ed al netto delle numerose questioni di diritto, non vi era alcuno spazio alla interpretazione proposta dai ricorrenti, atteso che emerge chiaramente, dall’atto depositato dal consigliere Santulli, che i consiglieri dimissionari, con un’unica dichiarazione, formalmente autenticata dal notaio Ennio De Rosa, oltre a dimettersi contestualmente, hanno espresso la volontà di delegare uno dei firmatari a presentare al Comune di Aversa lo stesso atto di dimissioni.

Pertanto, secondo i giudici, che hanno così aderito alla tesi dei dimissionari sopra ricordati, non è dunque rilevante distinguere tra dimissioni infra dimidium e dimissioni ultra dimidium, perché, in ogni caso, l’atto di delega alla presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, contenuto nel documento in cui erano presenti anche le dimissioni stesse, è stato espressamente autenticato dal notaio non residuando alcun tipo di incertezza sotto tale profilo, talché l’articolo 38, comma 8 del decreto legislativo 267/2000 deve ritenersi rispettato.

Un respiro di sollievo, dunque, per tutti i candidati, di qualsiasi colore e orientamento politico, presentatisi all’elettorato per il 26 maggio, dal momento che, e non tutti di tanto erano edotti, se il Tar avesse accolto il ricorso, come pure era teoricamente possibile, sarebbe stato annullato lo scioglimento e per l’effetto, anche le elezioni già indette. La parola torna dunque, legittimamente, agli elettori il prossimo 26 maggio.

Nella foto, da sin. gli avvocati Perla e Somma

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