Carinaro (Caserta) – «La tassa sul passo carrabile che ha “intossicato” le ultime feste di Natale e quelle dell’anno prima di molte famiglie di Carinaro va subito cancellata perché illegittima. Pretenderne il pagamento è a dir poco arbitrario. E’ illegittima perché la sua applicazione è cosparsa di numerose e ripetute violazioni di legge, vizi che hanno riguardato la notifica degli avvisi di accertamento, l’esatta individuazione del soggetto passivo, del presupposto di fatto e di diritto della imposizione. E’ illegittima soprattutto perché per gli anni per i quali è richiesta, ossia il 2013 e 2014, la tassa non era in vigore in Carinaro.
Essa è stata per la prima volta istituita dal Commissario Prefettizio, dottor Palmieri, con delibera numero 12 del 27 novembre 2018 con cui fu approvato il regolamento di attuazione. Solo da quel momento la tassa entrava in vita sul nostro territorio e perciò poteva essere richiesta soltanto per il 2017, e non per il 2013-2014-2015-2016, che sono anni in cui la tassa non vigeva. Come può il Comune chiedere che si paghi una tassa per anni per i quali non risultava istituita? La pretesa irretroattività del pagamento è un vero e proprio abuso che commette la So.Ge.S nei cui confronti il Sindaco ha doveri di sorveglianza per la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. La gente, di fronte ad una manovra fiscale palesemente illegittima, si chiede allora le ragioni per le quali questa odiosa tassa, che pretende di far pagare anche quando il cittadino esce dalla sua proprietà e si immette sulla via pubblica, non è stata ancora cancellata.
So per certo che il Sindaco si sia dato da fare per bloccare la tassa, ma che sia stato frenato dalla preoccupazione di incorrere in responsabilità per eventuali danni erariali. La preoccupazione degli amministratori – mi sia permesso osservarlo – appare completamente infondata. Il danno erariale ricorre quando il Comune non si attiva per incassare entrate che gli spettano. Nel nostro caso, invece, ci troviamo di fronte ad entrate non dovute dal cittadino perché riferite ad anni (2013-2016) in cui la tassa sul passo carrabile non era stata ancora istituita. E allora, è possibile cancellare questa tassa? La tassa può essere cancellata perché la sua soppressione rientra nell’autonomia impositiva riconosciuta agli enti locali. Anzi, la possibilità di eliminarla è addirittura prevista direttamente dalla lettera A) del comma 63 dell’articolo 3 della legge numero 549 del 28 dicembre 1995 che recita testualmente “i comuni e le province possono con apposite deliberazioni stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili”. Alla lettera D) dello stesso comma 63 viene inoltre previsto che “a dette deliberazioni di non applicazione della tassa è possibile attribuire anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la tassa fin dal 1 gennaio 1988”.
In buona sostanza, con una sola deliberazione l’Amministrazione comunale può cancellare la tassa sia per l’avvenire che per il passato, senza incorrere in alcuna responsabilità. Umilmente, mi permetto di invitare l’Amministrazione a procedere subito alla revoca delle delibere istitutive del Commissario e a restituire ai cittadini (che pare siano pochi) le somme versate. Cancellare questa tassa sarebbe un atto di civiltà, di giustizia sociale e soprattutto coerente con gli impegni di cancellarla che il Sindaco prese con la Città pubblicamente dai palchi in caso di sua vittoria. Gli permetterebbe anche di mantenere intatta la stima e la fiducia che la gente ebbe nei suoi riguardi in ragione della simpatia e popolarità che ispirava la sua persona e che furono le ragioni principali del successo elettorale del maggio scorso».
Mario Masi, già sindaco di Carinaro