Aversa, mercato ortofrutticolo: Tribunale dà ragione al Comune, operatore pagherà oltre 100mila euro

di Redazione

Aversa (Caserta) – Su una vicenda di canoni inevasi al mercato ortofrutticolo, la seconda sezione del Tribunale di Napoli Nord dà ragione al Comune di Aversa, al sindaco Alfonso Golia ed all’assessore al ramo Francesco Sagliocco, difesi dal collegio dell’avvocatura comunale composto dagli avvocati Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti. – continua sotto – 

Il caso traeva origine da un’opposizione messa in essere da L.E., un operatore del Mof che si opponeva ad un’ingiunzione di pagamento della somma di 101.120,75 euro per l’omesso versamento, dal 2011 al 2019, dei dovuti canoni di occupazione dello stand.

Il Tribunale ha così statuito, accogliendo le eccezioni difensive del Comune: “Tanto premesso in fatto, l’eccezione circa il difetto di giurisdizione è fondata e merita, pertanto, di essere accolta con conseguente rigetto della domanda attorea per le motivazioni che seguono”. E’ stato, infatti, evidenziato dal Tribunale in sede descrittiva che il Comune “in particolare eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale amministrativo regionale in quanto, in materia di concessione di beni o di servizi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie fra l’amministrazione concedente e il concessionario in cui si discuta sull’asserita violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio”.

A tal riguardo, lo stesso Tribunale richiamava diversi precedenti giurisprudenziali anche della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che hanno stabilito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in cui si discute della violazione di obblighi nascenti dal rapporto concessorio e, più in generale, di posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l’identificazione del contenuto del rapporto concessorio. Inoltre, si eccepiva che, nel caso in esame, si tratta di una tariffa relativa ad una concessione e non ad una locazione, essendo, pertanto, soggetta ad adeguamento nelle forme di legge e dovendosi, dunque, applicare l’articolo 1374 del Codice Civile, il quale, ribadendo il contenuto dell’articolo 1339 del Codice Civile, dispone che le clausole imposte dalla “legge” sono di diritto inserite nel contratto. – continua sotto – 

Il Tribunale evidenziava, infine, che “invero la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al ‘petitum sostanziale’”. “Quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della ‘causa petendi’, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati”.

Questa sentenza, insomma, oltre a rigettare l’istanza dell’operatore che, quindi, dovrà versare nell’immediato nelle casse del Comune una somma cospicua di oltre 100mila euro, costituisce un più che favorevole precedente per il Comune.

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