Gricignano (Caserta) – Una raccolta firme per dire “No” all’antenna 5G nel centro storico. E’ quella promossa dal circolo politico-sociale “Gricignano Viva” che si terrà domenica 22 gennaio, dalle ore 10 alle 13, davanti alla villa comunale di corso Umberto. – continua sotto –
Il sodalizio presieduto da Giacomo Di Ronza chiede di sospendere immediatamente l’attivazione, con conseguente rimozione, del ripetitore di telefonia mobile “apparso” nel mese di novembre scorso sul tetto di un edificio privato in via Simonelli, tra piazza Municipio e via Sant’Antonio Abate. Altra proposta è quella di istituire un osservatorio permanente sull’inquinamento elettromagnetico.
La vicenda tiene banco nel dibattito pubblico e sui social ormai da settimane. Molte le critiche piovute all’indirizzo dell’amministrazione Santagata principalmente per due questioni: una di ordine prettamente politico, poiché il proprietario dell’immobile su cui è collocata l’antenna è una società di cui il vicesindaco Giuseppe Diretto è amministratore unico; l’altro di carattere tecnico, dal momento che, in virtù di un regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2009, l’impianto poteva essere ospitato su un edificio pubblico e nel rispetto di determinati criteri stabiliti all’epoca a tutela della salute pubblica. Così il gruppo di opposizione consiliare “Gricignano al Centro”, composto dal capogruppo Vittorio Lettieri e dai consiglieri Raffaele Russo, Maria Rosaria D’Agostino, Maddalena Licciardiello, Andrea Moretti, e la consigliera indipendente Michela Caiazzo hanno presentato una diffida all’area tecnica, alla Polizia Locale e al sindaco, girandola per conoscenza anche alla Prefettura di Caserta, affinché non venga autorizzata, o venga sospesa, l’installazione del ripetitore.
“Nel Comune di Gricignano – si legge nell’atto di diffida – vige il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione, approvato con delibera numero 21 del Consiglio Comunale del 6 agosto 2009. All’articolo 6 del regolamento viene prescritta la partecipazione ed informazione circa la divulgazione delle informazioni in possesso del Comune. All’articolo 8, comma 3, è previsto che la pianificazione, in ogni caso, deve essere concertata tra i comuni e i gestori per la predisposizione di adeguati piani di sviluppo della rete, che tengano prioritariamente in conto della eventuale presenza, nell’area di interesse di siti di proprietà pubblica per le installazioni”. L’opposizione, tra l’altro, sottolinea che il Comune è dotato di una commissione permanente “Ambiente, Ecologia, Urbanistica e Lavori pubblici” che non si è finora espressa sulla questione. – continua sotto –
Da qui la diffida al responsabile del procedimento tecnico-amministrativo, e ogni altro eventuale sostituto, di provvedere “alla verifica della conformità urbanistica dell’impianto e alla verifica del rispetto del regolamento comunale vigente nonché dei più recenti dispositivi di legge in materia”, nonché “alla trasparenza amministrativa, pubblicazione e pubblicizzazione del progetto e di ogni documento relativo all’autorizzazione”, consentendo ai consiglieri “l’immediato accesso agli atti, e a tutti i documenti relativi”. Si chiede, inoltre, al sindaco e ai consiglieri di maggioranza di convocare nel più breve tempo possibile la commissione Ambiente, mettendo all’ordine del giorno la problematica.
Un’iniziativa, questa dell’opposizione, che, come abbiamo riportato nei giorni scorsi, ha sortito i primi effetti. L’ufficio tecnico comunale, infatti, ha avviato il procedimento per “presunta nullità del provvedimento” riguardante l’installazione del ripetitore. A comunicarlo è stato l’architetto Enzo D’Amaro, responsabile dell’area Lavori Pubblici e Urbanistica. Dopo aver chiarito che il ritardo (è trascorso poco più di un mese dalla diffida, nda.) nel dare riscontro alla nota dell’opposizione è stato dovuto alla “complessità del caso” e al “notevole carico di lavoro” dell’ufficio, il dirigente ha comunicato che “è stata inoltrata, in data 30.12.2022, prot. 15320, la Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90, per presunta nullità del provvedimento (art 21-septies e nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 23 e 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi)”.