Gricignano (Caserta) – Sulla vicenda dell’antenna telefonica nel centro storico, l’opposizione solleva anche una questione di incompatibilità del vicesindaco Giuseppe Diretto con l’incarico pubblico attualmente ricoperto come assessore della Giunta Santagata e componente del Consiglio Comunale in quanto amministratore unico di una società, la “Sa.Fi. srl”, che è la locatrice dell’immobile su cui la “Iliad” ha installato il ripetitore di telefonia mobile e coinvolta in un procedimento dinanzi al Consiglio di Stato avviato dal Comune. – continua sotto –
Dopo che il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato da “Iliad”, giudicando tardivo il provvedimento con cui l’Ufficio tecnico comunale di Gricignano aveva revocato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata dal gestore telefonico, essendo trascorsi i novanta giorni di tempo per manifestare diniego, il Comune (che, a sorpresa, non si era costituito al Tar, non nominando un proprio legale rappresentante) è ricorso al Consiglio di Stato.
A tal proposito, il capogruppo di “Gricignano al Centro”, Vittorio Lettieri, e la consigliera indipendente Michela Caiazzo, in una nota inviata al responsabile Anticorruzione del Comune e alla Prefettura di Caserta, segnalano che “con costituzione dell’Ente al ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza numero 2450/23 emessa dal Tar Campania risulta pendente un procedimento civile od amministrativo a carico dell’attuale vicesindaco”, ritenendo, pertanto, che sussista una “potenziale situazione di incompatibilità” per Diretto.
Ecco perché i due esponenti dell’opposizione chiedono “di verificare e relazionare per iscritto, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 267/00, la posizione dell’attuale vicesindaco” e di “porre in essere tutte le iniziative e procedure che si ritengano opportune secondo quanto stabilito dalle normative vigenti al fine di garantire quanto stabilito da legge”. – continua sotto –
Il caso – La vicenda del ripetitore 5G “apparso” nel novembre scorso in via Simonelli, tra piazza Municipio e via Sant’Antonio Abate, tiene banco nel dibattito pubblico e sui social da mesi. Molte le critiche piovute all’indirizzo dell’amministrazione Santagata principalmente per due questioni: una di ordine prettamente politico, poiché il proprietario dell’immobile su cui è collocata l’antenna è una società di cui il vicesindaco Diretto è amministratore unico; l’altro di carattere tecnico, dal momento che, in virtù di un regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2009, l’impianto poteva essere ospitato su un edificio o terreno pubblico e nel rispetto di determinati criteri stabiliti all’epoca a tutela della salute pubblica.
L’ordinanza di demolizione annullata dal Tar – Proprio il consigliere Lettieri presentò ad inizio gennaio una diffida all’area tecnica, alla Polizia Locale e al sindaco, girandola per conoscenza anche alla Prefettura di Caserta, affinché non venisse autorizzata, o comunque sospesa, l’installazione del ripetitore. Un’iniziativa che sortì poco dopo qualche effetto: l’Ufficio tecnico comunale, infatti, avviò il procedimento per “presunta nullità del provvedimento” e ne seguì l’annullamento della Scia. Ma la settima sezione del Tribunale amministrativo regionale, con sentenza dello scorso aprile, ha giudicato “illegittimo” il provvedimento del Comune poiché l’istanza di autorizzazione presentata da Iliad si intende accolta per “silenzio-assenso” essendo trascorso il termine di 90 giorni per comunicare all’interessato un atto espresso di diniego. Tra l’altro, sottolinea il Tar, “tardiva” è anche la contestazione del contrasto con il regolamento comunale in materia di localizzazione degli impianti, “non sussistendo l’interesse pubblico che giustificherebbe il ritiro dell’autorizzazione rilasciata” seppur in modo “tacito”. Oltre a ritenere il ricorso infondato, il tribunale ha anche condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, pari a 1500 euro più oneri.
Comune non costituito in giudizio – A destare perplessità è stata anche la mancata costituzione in giudizio del Comune di Gricignano. E’ chiaro che un legale di parte avrebbe potuto far valere le ragioni dell’Ente soprattutto sulla questione del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione che, all’articolo 8, comma 3, prevede che “la pianificazione, in ogni caso, deve essere concertata tra i comuni e i gestori per la predisposizione di adeguati piani di sviluppo della rete, che tengano prioritariamente in conto della eventuale presenza nell’area di interesse di siti di proprietà pubblica per le installazioni”. Sul punto il sindaco Vincenzo Santagata si era riservato di chiarire dopo una verifica presso gli uffici comunali preposti. Poi la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato per annullare la decisone del Tar. – continua sotto –
Lettieri: “Tecnico comunale sollecitato 4 volte a nominare legale” – “Il Tar – commentava Lettieri in ordine alla mancata costituzione in giudizio – ha dato ragione a Iliad perché non c’è stato nessuno a difendere il Comune e chiarire che il regolamento non vieta l’installazione dei ripetitori ma li disciplina e regolamenta, dando l’opportunità all’Ente di prevalere sui privati”. E riferiva che “la responsabile dell’area Affari legali dell’Ente aveva “sollecitato per ben 4 volte per iscritto il tecnico comunale a nominare un legale”, sostenendo, infine, che sarebbe stata “una sorta di omaggio dell’amministrazione al proprio vicesindaco”.