Una sentenza storica che stabilisce con assoluta precisione che un bene non costituisce imballaggio se non è materialmente e concretamente adibito a tale funzione. Non è imballaggio, insomma, un sacchetto di plastica, fino al momento in cui non venga riempito del prodotto e messo in commercio con esso. – continua sotto –
A tracciare la strada in modo netto è il ragionamento posto alla base della sentenza numero 12458 della Suprema Corte di Cassazione del 9 maggio 2023 (presidente Travaglino; relatore Scoditti) che trova la sua sintesi nell’enunciazione del seguente principio di diritto: “Costituisce imballaggio ai fini dell’art. 218 del d. lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva94/62/CEE, il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato”.
Una decisione con la quale si mette finalmente un punto al contenzioso ultradecennale che ha visto decine di imprese convenute in giudizio dal Conai-Corepla, che contestavano la soggezione dei beni a base di polietilene da esse prodotti al contributo ambientale ex articolo 234 Tua, pretendendo il pagamento del contributo Conai sugli stessi beni anche per gli anni in cui lo stesso era stato versato al PolieCo. Una richiesta che per lungo tempo ha messo in crisi le imprese convenute, soprattutto per le gravi conseguenze economiche derivanti dalla pretesa.
Con la sentenza della Suprema Corte, il punto cardinale della tesi portata avanti da Conai, il criterio prognostico, è stato però ritenuto infondato. E questo anche in relazione alle Direttive UE e a decisioni della Corte di Giustizia Ue, ampiamente citate ed esaminate nella sentenza della Corte di Cassazione. Un accenno (positivo) i giudici della Suprema Corte dedicano anche alla questione «richiamata nelle memorie [PolieCo, NdR], rappresentata dall’art. 237, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, così come sostituito dall’art. 3, comma 11, d. lgs. n. 116 del 2020, e secondo cui “il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l’assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva”», dichiarata assorbita dalla decisione di merito, per la ragione del già avvenuto pagamento al PolieCo e, quindi, del rigetto della domanda del Conai. Va ricordato che l’art. 237, comma 8, è la norma introdotta dal legislatore, con efficacia retroattiva, proprio con intento deflativo del contenzioso determinato dal Conai. – continua sotto –
Il consorzio PolieCo esprime la propria soddisfazione nel comunicare la decisione in esame, perfettamente in linea con le giuste tesi giuridiche da sempre sostenute. Soddisfazione che ripaga l’investimento compiuto dal Consorzio ex lege intervenendo in tutti i giudizi, a sostegno, come sempre e come nella sua funzione, non di interessi particolari ma dell’ambiente e delle imprese che, adempiendo alle obbligazioni ambientali, contribuiscono al perseguimento delle finalità di interesse comune che la legge assegna al Consorzio con riferimento ai beni in polietilene immessi al consumo.