Mondragone, AMBC: “Non resta che dichiarare urgentemente il dissesto”

di Redazione

Mondragone (Caserta) – Riceviamo e pubblichiamo nota dell’Ambc – Associazione Mondragone Bene Comune: «Potremmo tranquillamente trincerarci dietro un “ve l’avevamo detto” e rinfacciarvi le decine e decine di volte che abbiamo analizzato il disastro del nostro bilancio e chiesto pubblicamente di fare un’operazione verità, procedendo almeno con il Piano di riequilibrio finanziario. È stato un nostro “mantra” fin dal 2017 (almeno).

Il Piano doveva essere fatto molto prima, almeno nel 2017/18 (7 anni fa!) e doveva avere i caratteri della sostenibilità. Il Piano fatto in ritardo, senza motivo alcuno e soltanto nel 2022 dopo 7 lunghi anni, era poi palesemente poco credibile, pasticciato e non sostenibile. Ma noi che abbiamo a cuore soltanto il bene della città, per l’ennesima volta diciamo cosa fare a questo punto e perché, sulla base di quanto scritto dalla Corte dei conti. La delibera (di 120 pagine e che l’AMBC ha fatto immediatamente circolare) con cui la Corte dei conti ha bocciato il Piano, con il quale si prevedeva di ripianare un disavanzo di € 30.393.195,73 nel ventennio 2022-2041, non solo passa puntigliosamente in rassegna i motivi per i quali ha valutato la sua non congruenza ai fini del riequilibrio finanziario dell’Ente, ma rappresenta anche uno spaccato del disordine e dell’incompetenza che hanno avvolto le procedure contabili in tanti anni (situazione solo da noi sistematicamente denunciata) e anche una “lezione” di buona amministrazione. In molti, sia tecnici che politici, leggendo la delibera della Corte dovrebbero almeno vergognarsi. E ricordiamoci sempre che per 5 anni, chi sa per imposizione di chi, non abbiamo avuto l’assessore al bilancio, situazione che si sta ripetendo da qualche mese a questa parte.

La Corte, in sintesi, ha evidenziato che il Piano contiene: misure di risanamento inadeguate e non credibili; discrepanze tra previsione di bilancio e risultati effettivi; uso improprio delle anticipazioni di tesoreria; errori nella determinazione del disavanzo; scarsa capacità di riscossione dei tributi. Tutte questioni da anni sollevate dall’AMBC. Vediamo più nel dettaglio i rilievi della Corte. La Corte nella sua delibera fa emergere ulteriori passività pari ad € 1.652.469.25 relative alla gestione 2022 per le quali l’ente ha effettuato variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 “in squilibrio”, ossia in assenza delle corrispondenti entrate e ha proceduto al relativo impegno, stigmatizzando la non correttezza dell’operato dell’Ente e la non corretta rideterminazione del disavanzo di amministrazione 2021. La Corte rappresenta che l’Ente ha operato una variazione in violazione di quanto previsto dall’art. 193, comma 1 TUEL ed evidenzia impegni assunti in assenza di copertura finanziaria e, quindi, in violazione dell’art. 183, comma 1, del Tuel, sottolineando come questa sia “una violazione contabile grave”.

La Corte bacchetta anche l’Organo di revisione, che ha espresso un parere favorevole in violazione della normativa gius-contabile, non ponendosi alcuna questione sulla modalità di finanziamento di spese che dovevano rispettare il pareggio finanziario e dovevano considerare la necessità di garantire gli equilibri sia in fase di approvazione del bilancio che nelle successive variazioni. La Corte evidenzia la non correttezza del disavanzo di amministrazione 2021, rilevando come la qualificazione operata dall’Ente non risulti corretta e sottolineando come il corretto ricalcolo doveva portare ad un Piano di 15 e non di 20 anni. La Corte conferma una delle nostre ricorrenti denunce, ovvero che l’ente, nel triennio 2019-2021, aveva fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria e che le medesime non risultavano interamente restituite al termine del relativo esercizio.

La Corte denuncia come, per quanto riguarda l’utilizzo della cassa vincolata, l’ente, nel triennio 2019-2021, abbia utilizzato, in termini di cassa, le entrate a destinazione vincolata e ha acquisito una delle tante note da parte del Comune “scritte cospargendosi il capo con tanta cenere” con la quale si afferma che: “la movimentazione delle entrate vincolate, commettendo un errore, è avvenuta nell’ambito del medesimo codice dell’anticipazione di tesoreria”. Nota che fa affermare comunque alla Corte “la non corretta contabilizzazione del disavanzo da recuperare, nonché dell’utilizzo dell’avanzo.” Aggiungendo che rispetto a come sia stato impiegato il surplus delle entrate rispetto alle spese, “la risposta appare confusa e non rispondente alle richieste effettuate.”

C’è poi tutto il capitolo relativo al rendiconto 2019 che viene addirittura riapprovato. E qui la Corte è costretta ad impartire una lezioncina: “Il cd. principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto, in termini generali, risulta codificato all’art. 150 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, laddove si prevede che “il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti. Pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali”. Sostanzialmente, solo in presenza di meri errori materiali la giurisprudenza contabile ha precisato che non si rinvengono nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto (cfr. deliberazione SRC Veneto n. 1/2024/PAR).

L’AMBC, anche per mettere al riparo i Consiglieri comunali da gravi responsabilità erariali, aveva immediatamente denunciato l’accaduto. La Corte rileva poi una serie di errori nel calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità- FCDE, una non corretta determinazione dell’accantonamento al Fondo Anticipazioni Liquidità- FAL, un’assenza di informazioni sull’utilizzo del fondo di rotazione e una evidente sottostima del fondo contenzioso. Non solo, la Corte segnala che in ordine ai debiti fuori bilancio, “la modalità di procedere non è conforme ad alcuna norma gius-contabile.” E gli “sbatte in faccia” un Accordo transattivo in assenza della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale (a proposito del progressivo svilimento del ruolo del Consiglio comunale che abbiamo denunciato tante volte). Ma la Corte sottolinea anche la bassa capacità di riscossione registrata per le annualità 2019 – 2021, argomentando come “l’Ente abbia una pressoché nulla capacità di recupero dell’evasione tributaria.” E sostenendo come “in merito, dalle risposte rese e dalla tabella trasmessa si evince che la capacità di riscossione in conto competenza relativa all’evasione è pari allo zero, in peggioramento rispetto alla già bassa capacità di riscossione registrata nell’annualità 2021, anno di accesso al piano.”

La Corte evidenzia poi “le criticità che affliggono l’Ente, in modo patologico, in ordine alla gestione in conto residui.” Oltre all’incapacità dell’Ente di riscuotere i propri crediti alla luce della percentuale afferente alla capacità di riscossione, in conto residui, calcolata sulle “entrate correnti”, arrivando a scrivere che “la gestione corrente, in conto residui, appare essere in una situazione di atavico disequilibrio. Tra l’altro, la situazione appare presentare le medesime difficoltà anche nell’esercizio 2022 e precedenti.” La Corte segnala un aumento significativo dei residui passivi nelle annualità 2022-2023, “contrariamente a quanto affermato dall’ente in merito al maggior grado di smaltimento dei residui passivi legato alla concessione dell’anticipazione sul fondo di rotazione ex art. 243 ter TUEL.”

Tralasciamo il capitolo servizi a domanda individuale (su cui faremo come AMBC una segnalazione alla Corte dei conti, riprendendo anche la questione della farmacia comunale), fatta eccezione per l’acqua, ove viene chiesto di puntualizzare, relativamente al servizio acquedotto, il significato della gestione “in maniera neutra” (ma che significa?). Puntualizzazione che non c’è stata (anche perché supinamente ai piedi di un ex Consorzio idrico illegittimamente trasformato in Spa). La Corte, come ha fatto di recente l’AMBC a proposito dei dati sui rifiuti, bacchetta l’Ente sulla gestione del sito istituzionale, evidenziando che non risultino pubblicati gli ultimi indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP), né l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

La Corte, inoltre, fa emergere come nei primi esercizi di attuazione del piano, 2022-2023, l’ente non abbia migliorato la capacità di accertamento delle entrate (risulta leggermente migliorata la capacità di accertamento dell’IMU e notevolmente ridotto l’accertamento della TARI), evidenziando scostamenti tra le previsioni indicate nei Bilanci di previsione 2024-2026 e le stime delle medesime voci contenute nel piano per le annualità in esame. La Corte evidenzia il mancato recupero del disavanzo a rendiconto 2022, che risulta essere pari a € 1.624.766,25 e osserva come, dall’esame della banca dati BDAP, emerga che l’ente nel bilancio di previsione 2022 abbia applicato una quota di disavanzo, alla voce “previsioni definitive”, pari ad € 619.537,78 a fronte del programmato recupero di € 1.774.269,37. “Di conseguenza, scrive la Corte, in sede di rendiconto 2023, dai dati approvati dall’Ente, si rileva un mancato recupero pari ad € 1.624.766,25. Parimenti, nel bilancio di previsione 2024, l’Ente applica al bilancio una quota di disavanzo di amministrazione pari ad € 1.154.731,59 a fronte del programmato recupero di € 1.154.731,59 e di un mancato recupero 2023 pari ad € 1.624.766,25, per un totale di € 2.779.497,84.” Non solo, ma dall’esame del risultato di amministrazione, Parte disponibile lettera E), “RIDETERMINATO”, emerge il mancato recupero della quota di disavanzo programmata per ciascuna annualità esaminata, evidenziando il peggioramento del disavanzo di amministrazione nell’esercizio 2022. Parallelamente, anche per l’esercizio 2023 emerge il mancato recupero dell’obiettivo programmato.

La Corte ci sta insomma dicendo che il Piano prima ancora della sua approvazione nei primi due anni è stato fortemente disatteso, sostanzialmente perché non sostenibile. In due anni di fitta interlocuzione tra la Corte e il Comune, i dubbi e le contraddizioni non sono stati diradati, le discordanze tra i dati esibiti dal Comune e quelli presenti nella BDAP permangono, il mancato adeguamento ai vincoli di legge è stato persistente, gli errori e le omissioni non hanno trovato risposte giustificative soddisfacenti, le lacune evidenziate non sono state colmate e, soprattutto, alla prova dei fatti, ovvero nella gestione dei primi due anni, il Piano si è dimostrato non sostenibile, al punto che quanto in esso previsto non è stato rispettato. Quindi, non c’è altro da fare che dichiarare il dissesto, evitando di perdere altro tempo con ricorsi vari. La situazione finanziaria dell’Ente per colpa vostra è diventata gravissima. Non rendetela drammatica!

 Ritorneremo sulla questione: per approfondire le responsabilità politiche che ci hanno portato al fallimento e che richiederebbero delle azioni consequenziali, per ritornare su alcune gravi illegittimità che la Corte ha messo nero su bianco (e che chiamano in causa le responsabilità anche degli apicali tecnici), per sottolineare le responsabilità per danno erariale che andranno perseguite e, come sempre, per avanzare alcune proposte in vista della fase di gestione del dissesto».

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