Ritorniamo ancora una volta sulle iniziative che il cittadino (singolarmente o in gruppo) può intraprendere per contestare linefficacia o lassenza totale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
In particolare come fare per avere la riduzione del 60% della TARSU, come farsi risarcire per i danni subiti dalla propria salute, come intraprendere iniziative collettive del tipo: class action.
Diciamo subito che per farsi riconoscere i danni causati dalla cattiva gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è possibile agire in vari modi. Il primo è quello dintraprendere unazione di risarcimento scegliendo la via amministrativa. La riduzione della TARSU, la tassa sui rifiuti solidi urbani, può essere chiesta ai sensi dellart. 59 commi 4 e 6 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993. Questo è il decreto che istituiva il tributo da versare per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il decreto prevedeva che, nelleventualità di una scarsa qualità del servizio erogato, il tributo potesse essere ridotto del 60% o addirittura sospeso. Questa riduzione, infatti, oggi può essere richiesta sia se il servizio di raccolta non venga svolto nei pressi della residenza o della sede dell”attività lavorativa dell”utente (ad esempio un negozio) sia se venga espletato violando pesantemente le prescrizioni riguardanti le distanze, la capacità dei contenitori di accogliere limmondizia o la frequenza della raccolta stessa.
La riduzione può essere chiesta al Comune di residenza compilando un apposita domanda, da presentare presso lUfficio del Protocollo Generale e facendosi rilasciare opportuna ricevuta. Bisogna precisare che per ottenere la riduzione occorre provare che lutente si è trovato nellimpossibilità effettiva di utilizzare il servizio di raccolta dei rifiuti.
Sospendere di propria iniziativa il pagamento della tassa o ridurne autonomamente lammontare, senza aver prima ottenuto un provvedimento giudiziale o unautorizzazione, non è consentito. La sospensione del pagamento del tributo è prevista solo quando (come nella situazione attuale) le autorità sanitarie competenti (lA.S.L.) accerti un reale pericolo per la salute pubblica. In questo caso il cittadino può provvedere, a proprie spese, alla rimozione dei propri rifiuti (art. 59 comma 6). Altra via per farsi riconoscere il proprio diritto a vivere senza immondizia è quella civile.
Si può chiedere al Giudice di Pace di condannare il Comune e lazienda appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, al risarcimento del danno causato alla qualità della vita. Ipotizzando la lesione del diritto alla salute, che è un diritto soggettivo il giudizio è devoluto al Giudice Ordinario.Spetterebbe al Giudice speciale amministrativo (nella fattispecie quello tributario) la giurisdizione solo quando loggetto del giudizio fossero i tempi e i modi desecuzione del servizio di smaltimento degli RSU. In questi casi si configurerebbe una chiara lesione di legittimi interessi dellutente, nonché cittadino. Quando i disservizi sono di enorme gravità, noti a tutti, eclatanti per gli effetti, che tutta la popolazione conosce e patisce per averli visti personalmente, per averli provati in prima persona, la domanda nel pieno merito sarà pienamente e totalmente provata dal fatto noto a tutti, senza che ci sia la necessità di provare alcunché ulteriormente.
I latini dicevano: Notoria non egent probatione. Il Comune di Napoli e lA.S.I.A. Azienda Servizi Igiene Ambientale, quella che si occupa della raccolta dei rifiuti a Napoli e provincia. sono stati condannati a risarcire il danno alla qualità della vita patito da un cittadino-contribuente. Per quanto riguarda la Class action, il cosiddetto ricorso collettivo, cè da dire che: tutte le associazioni (sia dei consumatori sia degli utenti) che a livello nazionale siano rappresentative e siano iscritte allelenco depositato presso il Ministero delle attività produttive e tutte le associazioni e i comitati che rappresentino effettivamente gli interessi della collettività (ad esempio lOsservatorio per i rifiuti) possono proporre unazione collettiva per ottenere un risarcimento.
Larticolo 2, comma 446 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, la cosiddetta Legge Finanziaria
Possono, altresì, intervenire anche nei giudizi promossi dalle varie associazioni locali o nazionali, e/o dai comitati cittadini (leggasi Osservatorio per i rifiuti o chi per esso). Nelleventualità che il giudizio abbia un esito positivo, il giudice è tenuto a determinare con quali criteri procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti che hanno proposto/aderito alla Class action o che sono successivamente intervenuti nel giudizio.
Queste informazioni di carattere strettamente legale sono state elaborate da uno dei maggiori studi associati italiani di consulenti legali e tributari. In ogni caso, prima dintraprendere qualsiasi iniziativa è opportuno che ognuno si faccia assistere e consigliare da un legale di fiducia. Forza, diamoci da fare, non è più possibile consentire a chicchessia di giocare con la nostra pelle e con la nostra salute.