Scudo Fiscale: compresi anche yacht, quadri e gioielli

di Redazione

 ROMA.L’Agenzia delle Entrate, attraverso una circolare, ha reso noto che potrà beneficiare dello scudo fiscale anche chi possiede all’estero dei beni di lusso, come yacht, quadri di valore, gioielli, purché detenuti prima del 31 dicembre 2008.

Non c’è l’inversione dell’onere della prova: in pratica il contribuente che aderisce allo scudo fiscale non deve dimostrare che gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Nella circolare si legge infatti che l’adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall’articolo 12 del Dl 78/2009.

Lo scudo estende la sua protezione alle società di capitali di cui il contribuente che sceglie di sanare i capitali illegalmente detenuti all’estero è il “dominus”, ovvero colui che controlla la stessa società e l’emersione è ammessa anche se le attività sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust.

Sono 36 i Paesi dove è possibile ricorrere allo scudo fiscale per regolarizzare i soldi detenuti illegalmente all’estero lasciandoli in loco, mentre per le somme detenute in Paesi con i quali non vi è un effettivo scambio di informazioni è necessario procedere al rimpatrio in Italia. Tra i Paesi per i quali è obbligatorio il rimpatrio vi sono Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein e San Marino. I 36 Paesi collaborativi per i quali invece è possibili effettuare la regolarizzazione in loco dei capitali illegalmente detenuti all’estero, sono indicati in un allegato alla circolare. Si tratta di Australia, Giappone, Polonia, Austria, Grecia, Portogallo, Belgio, Irlanda, Regno Unito, Bulgaria, Islanda, Repubblica Ceca, Canada, Lettonia, Romania, Cipro, Lituania, Slovacchia, Corea del Sud, Lussemburgo, Slovenia, Danimarca, Malta, Spagna, Estonia, Messico, Stati Uniti, Finlandia,Norvegia, Svezia, Francia, Nuova Zelanda, Turchia, Germania, Paesi Bassi e Ungheria.

Per l’emersione dei beni posseduti all’estero si dovrà ricorrere ad alcuni intermediari, come banche e società di gestione del risparmio, ma anche agenti di cambio e le Poste. Ecco l’elenco contenuto nel documento: banche italiane; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società fiduciarie; agenti di cambio iscritti nel ruolo unico; Poste italiane; stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Viene infine stabilito che il termine del 15 dicembre vale tassativamente per il versamento dell’imposta straordinaria al 5% sui capitali che vengono fatti emergere con lo scudo, ma per il completamento delle operazioni di emersione è possibile prendere più tempo, a patto che tutto si concluda “entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma”.

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