ROMA. “E’ garantito il diritto ad una informazione ufficiale e trasparente, e non il diritto all’acquisizione e divulgazione illecita di atti riservati”.
Lo ribadisce il ministro della Giustizia Angelino Alfano chiarendo “gli effettivi contenuti sul ddl” sulle intercettazioni. Il ministro ha diffuso la nota con l’intento dichiarato di “ripristinare la verità sugli effettivi contenuti del Ddl”, visto che “troppe cose tra quelle che vengono annunciate, dette o temute, non corrispondono al testo del Ddl in esame al Senato”.
“RISPETTO PRESUNZIONE D’INNOCENZA”. Alfano ricorda che il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, in una raccomandazione del 10 luglio 2003, “ha ribadito che i giornalisti devono riferire ed effettuare commenti sul sistema giudiziario penale, ma nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, che fa parte integrante del diritto ad un equo processo”. E sottolinea che “di conseguenza, opinioni ed informazioni relative ai procedimenti penali in corso, dovrebbero essere diffuse attraverso i media solo se ciò non è lesivo della presunzione d’innocenza dell’indagato o dell’imputato; inoltre, nella raccomandazione, si auspica una informazione regolare nell’ambito dei procedimenti penali di interesse pubblico. Ma questa informazione deve essere fornita dalle autorità giudiziarie e dagli organi investigativi purché ciò non rechi pregiudizio al segreto istruttorio e non intralci i risultati dei procedimenti”.
“NESSUN LIMITE PER REATI DI MAFIA E TERRORISMO. “Nessuna modifica”, precisa il ministro, è stata introdotta “rispetto alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti”. E per i reati di mafia e terrorismo “sarà possibile continuare ad utilizzare le intercettazioni, telefoniche visive ed ambientali, in ogni luogo sia pubblico che privato”. Sarà anche “possibile utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti per mafia e terrorismo, anche se realizzati per procedimenti diversi”. E “nell’ambito dei reati ambientali, nel caso in cui vi sia una connessione con reati di mafia, non vi sarà alcun tipo di limitazione temporale alle intercettazioni”. Se per i “reati ordinari, per disporre le intercettazioni ambientali, sarà necessario che nei luoghi interessati sia in corso attività criminosa, il cosiddetto sospetto di flagranza”, per i reati di mafia e terrorismo “non è prevista alcuna limitazione”.
“LIMITE DI 75 GIORNI SOLO PER REATI ORDINARI”. Alfano precisa che anche “il limite di 75 giorni alle intercettazioni è valido solo per reati ordinari e non è continuativo, per cui sarà possibile intercettare i soggetti indagati anche in momenti e periodi differenti, in relazione alle scelte investigative del pm”. Si è previsto anche che l’autorizzazione alle intercettazioni sarà concessa da un collegio giudicante e non da un singolo magistrato “per fornire maggiori garanzie al cittadino”. E sempre per “una reale tutela della privacy e del regolare svolgimento delle indagini, è previsto il divieto di rilascio di copia di verbali, di supporti e decreti sulle intercettazioni”; ed “è inoltre vietata la trascrizione di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranei alle indagini”.
“PUBBLICAZIONE DOPO CONCLUSIONE INDAGINE PRELIMINARE”. “Resta garantito – chiarisce ancora Alfano – il diritto alla pubblicazione di notizie di indagine, ma, a garanzia del corretto svolgimento delle indagini, non sarà possibile pubblicare atti o parte di essi, fino alla conclusione dell’indagine preliminare”. A garanzia del cittadino, le intercettazioni per le quali l’autorità giudiziaria dispone la distruzione, non potranno in alcun modo essere pubblicate; tutto ciò per evitare la divulgazione di intercettazioni (o stralcio di esse) inerenti soggetti estranei alle indagini, ed in ogni caso non aventi alcuna rilevanza penale”. “Nel pieno rispetto dell’art. 114 cpp, per evitare qualsiasi fuga di notizie dall’interno degli Uffici giudiziari – aggiunge Alfano – è previsto un innalzamento della pena a carico di quei soggetti che rivelino o agevolino la conoscenza di atti e notizie coperti dal segreto, di cui sono a conoscenza per motivi di servizio o di ufficio, stabilendo altresì che la competenza per le relative condotte sarà attribuita ad un Ufficio giudiziario diverso da quello dal quale è originata la fuga di notizie”.
“PIENA INTESA CON USA”. In merito ai commenti del vice sottosegretario Usa alla Giustizia Lanny A. Brauer, che ha parlato di intercettazioni “essenziali” per le indagini, per poi chiarire la propria posizione qualche ora dopo (“Non spetta me entrare nel merito di decisioni politiche o giudiziarie riguardanti l’Italia. Non conosco i provvedimenti legislativi in discussione”), Alfano sottolinea: “Vi è piena intesa con Washington su modalità e obiettivi della cooperazione contro il crimine organizzato, come testimoniano i numerosi contatti e incontri a tutti i livelli tra le competenti autorità dei due Paesi”. “Lo stato della collaborazione giudiziaria e tra le forze dell’ordine italiane e statunitensi nella lotta alla criminalità organizzata è eccellente, le relazioni sono fruttuose, intense ed improntate alla massima amicizia e collaborazione”, osserva ancora il ministro. “Come confermato da una successiva nota stampa dell’Ambasciata americana a Roma – continua Alfano -, l’esponente Usa non ha inteso in alcun modo entrare in valutazioni di merito sulla legislazione italiana in materia di intercettazioni che ha esplicitamente dichiarato di ‘non conoscere'”.