ORTA DI ATELLA. L’Ing. Antonio Pascale, responsabile Energia di Legambiente Campania ci ha inviato la sentenza del Tar Campania n° 7361 relativo alla controversia Comune di Orta di Atella – Edison sulla costruzione della Centrale Termoelettrica da 800MW.
“La sentenza del Tar a favore di Edison non cade come un fulmine a ciel sereno. – Commenta Pascale – La centrale, purtroppo, aveva già tutte le autorizzazioni. Ora c’è solo da sperare in un ricorso al Consiglio di Stato visto che le condizioni ambientali attuali, rispetto a quelle riportate nello studio di impatto ambientale del 2000, sono totalmente cambiate considerando, tra l’altro, che a 4 km di distanza, e precisamente a Teverola, è già in esercizio una nuova mega centrale da 400MW. Con l’eventuale realizzazione della Centrale di Orta di Atella la Provincia di Caserta produrrebbe energia per tutto il SUD ITALIA!”. Estratto sentenza: “Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, perché la domanda risarcitoria sia accolta occorrono tre presupposti: 1) un danno effettivo; 2) il nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico dell’amministrazione ed il danno; 3) la colpa dell’amministrazione. Quanto al primo punto, questo Collegio non ignora l’autorevole precedente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 7/2005) in cui è stata affermata la non risarcibilità del danno da ritardo qualora il provvedimento tardivo sia negativo e non sia stato impugnato. Il caso di specie è però diverso, perché il diniego è stato impugnato; inoltre non sembra possibile dubitare della sussistenza di un danno effettivo, derivante dall’essere stati indotti ad acquistare il terreno (confidando nella realizzazione della centrale) e nell’aver immobilizzato gli ingenti capitali necessari per l’investimento. In altre parole, il danno non deriva tanto dal ritardo in sé, quasi fosse assimilabile ad una sorta di danno esistenziale; deriva piuttosto dalle spese e dall’immobilizzazione dei capitali conseguenti al comportamento del Comune. Quanto al secondo punto, non vi è dubbio che sussista il nesso causale tra l’illegittimo comportamento dell’amministrazione (che rigetta la richiesta del permesso di costruire, dopo aver suscitato, con numerosi e significativi atti, un legittimo affidamento da parte della ricorrente circa l’effettiva possibilità di costruire la centrale) ed il danno subito dalla ricorrente. Infine, il Tribunale ritiene che il comportamento dell’amministrazione sia senza dubbio colposo. Al riguardo, il Consiglio di Stato (sez. IV, sent.n. 3169 del 14/06/2001) ha precisato che va accolta una nozione oggettiva di colpa, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento ed, in linea con le indicazione della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall’amministrazione, anche alla luce delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento; sicché l’amministrazione sarà chiamata a risarcire il danno solo se si renderà responsabile di una violazione grave delle regole di settore. Applicando tali principi al caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza di una violazione di tal genere: come si è detto in precedenza circa la sussistenza del vizio di eccesso di potere, il comportamento del Comune è stato gravemente sleale e scorretto. Quanto alla liquidazione del danno, questo Collegio ritiene opportuno rimettere tale liquidazione ad un accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 35 D. L.vo n. 80 /98. I criteri cui le stesse dovranno attenersi sono i seguenti: quantificare le spese sostenute dalla ricorrente per la redazione dei progetti e per l’acquisto dei terreni; a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali maturati a partire dal 18.02.2004; da tale somma detrarre la cifra verosimilmente conseguibile dalla ricorrente in caso di rivendita dei terreni a terzi.” Si ringrazia lo sportello del Laboratorio Regionale “Ambiente & Legalità” del Circolo Legambiente Geofilos di Succivo (CE) per aver prontamente fornito la Sentenza del Tar.
sentenza completa
TAR Napoli, Sez. VII, 04 luglio 2007 / 07 agosto 2007, n. 7361 (Pres. Guerriero, est. Passarelli di Napoli)
Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, perché la domanda risarcitoria sia accolta occorrono tre presupposti: 1) un danno effettivo; 2) il nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico dell’amministrazione ed il danno; 3) la colpa dell’amministrazione.
Quanto al primo punto, questo Collegio non ignora l’autorevole precedente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 7/2005) in cui è stata affermata la non risarcibilità del danno da ritardo qualora il provvedimento tardivo sia negativo e non sia stato impugnato. Il caso di specie è però diverso, perché il diniego è stato impugnato; inoltre non sembra possibile dubitare della sussistenza di un danno effettivo, derivante dall’essere stati indotti ad acquistare il terreno (confidando nella realizzazione della centrale) e nell’aver immobilizzato gli ingenti capitali necessari per l’investimento. In altre parole, il danno non deriva tanto dal ritardo in sé, quasi fosse assimilabile ad una sorta di danno esistenziale; deriva piuttosto dalle spese e dall’immobilizzazione dei capitali conseguenti al comportamento del Comune.
Quanto al secondo punto, non vi è dubbio che sussista il nesso causale tra l’illegittimo comportamento dell’amministrazione (che rigetta la richiesta del permesso di costruire, dopo aver suscitato, con numerosi e significativi atti, un legittimo affidamento da parte della ricorrente circa l’effettiva possibilità di costruire la centrale) ed il danno subito dalla ricorrente.
Infine, il Tribunale ritiene che il comportamento dell’amministrazione sia senza dubbio colposo. Al riguardo, il Consiglio di Stato (sez. IV, sent.n. 3169 del 14/06/2001) ha precisato che va accolta una nozione oggettiva di colpa, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento ed, in linea con le indicazione della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall’amministrazione, anche alla luce delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento; sicché l’amministrazione sarà chiamata a risarcire il danno solo se si renderà responsabile di una violazione grave delle regole di settore.
Applicando tali principi al caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza di una violazione di tal genere: come si è detto in precedenza circa la sussistenza del vizio di eccesso di potere, il comportamento del Comune è stato gravemente sleale e scorretto.
Quanto alla liquidazione del danno, questo Collegio ritiene opportuno rimettere tale liquidazione ad un accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 35 D. L.vo n. 80 /98. I criteri cui le stesse dovranno attenersi sono i seguenti: quantificare le spese sostenute dalla ricorrente per la redazione dei progetti e per l’acquisto dei terreni; a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali maturati a partire dal 18.02.2004; da tale somma detrarre la cifra verosimilmente conseguibile dalla ricorrente in caso di rivendita dei terreni a terzi.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
nonché, con motivi aggiunti, c) della nota emessa dal Sindaco di Orta di Atella n. 151 del 4.01.07, con cui si ribadisce la più totale contrarietà alla realizzazione della centrale sul territorio del Comune; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale nonché per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illegittimi atti impugnati da quantificarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998 come novellati dall’art. 7 della legge n. 205/2000, stabilendo i criteri di liquidazione del danno ed il termine da assegnarsi ex art. 35 comma 2 cit.;
Visto il ricorso ed i relativi allegati; Letti gli atti di causa; Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli; Uditi gli avv.ti come da verbale; Ritenuto in fatto Con ricorso iscritto al n. 7814 dell’anno 2005, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
– di essere un’importante impresa nel settore della produzione di energia elettrica e di aver previsto la realizzazione di una centrale nel Comune di Orta di Atella; lo stesso comune aveva auspicato la localizzazione della centrale nel proprio territorio, tanto ciò vero che con delibera n. 46 del 1999 era stato approvato un protocollo di intesa finalizzato a definire le condizioni ed i reciproci obblighi in vista della realizzazione della predetta centrale, e tale protocollo era stato sottoscritto da entrambe le parti; il Comune, in sostanza, aveva confermato il proprio interesse alla realizzazione della centrale ed aveva autorizzato la ricorrente ad attivare la procedura di VIA, impegnandosi ad adottare gli atti di sua competenza; con delibera n. 12 del 28.02.00 il Comune adottava una variante al piano regolatore, localizzando la centrale in zona F6; nel corso della procedura di VIA tutte le autorità interessate (compreso il comune) esprimevano parere favorevole ed il procedimento si concludeva positivamente con decreto VIA n. 7126 del 10.05.02; la variante al piano regolatore veniva definitivamente approvata prevedendosi, all’art. 32 delle NTA, che l’area dovesse essere lontana dal centro abitato e dotata di un’ampia fascia verde attrezzata a parco; sicché in data 07.07.03 la ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di costruire, ma il Comune opponeva una serie di carenze documentali. La ricorrente assecondava i rilievi del comune, acquistando i terreni (ed impegnando un notevole capitale) e rielaborando completamente il progetto; osservava inoltre come la disciplina urbanistica dovesse ritenersi completa, perché la definizione dei parametri edilizi non aveva senso per un impianto tecnologico; in data 16.09.04 il Comune confermava ancora il proprio interesse all’iniziativa, chiedendo la convenzione stipulata con la ricorrente; la ricorrente provvedeva a fornire al Comune la convenzione. Tuttavia, il Comune rigettava l’istanza, sostenendo che la disciplina urbanistica della zona era incompleta, che mancando un definizione dei parametri di intervento la progettazione sarebbe stata elaborata con arbitraria valutazione delle consistenze e delle dimensioni edilizie ed urbanistiche; e che pertanto, prima dell’elaborazione del progetto, era necessaria l’approvazione del piano particolareggiato esecutivo. Inoltre, il progetto sarebbe stato redatto considerando unicamente gli interessi della società trascurando tutte le altre necessità pubbliche e si porrebbe in palese contrasto con la normativa edilizia ed urbanistica in vigore ad Orta di Atella;
– che il mutamento improvviso di orientamento da parte del Comune è palesemente dovuto a ragioni di carattere politico ed elettoralistico; ed infatti solo dopo la comunicazione del diniego la ricorrente ha scoperto l’esistenza delle delibere impugnate sub b), con cui prima si prendeva atto della unanime volontà contraria alla realizzazione della centrale e poi si disponeva la revoca del protocollo di intesa. Il comportamento del Comune era dunque gravemente sleale, perché mentre confermava il proprio interesse alla realizzazione della centrale, esprimeva parere favorevole in sede di VIA, adottava una variante al piano regolatore proprio al fine di consentire la costruzione dell’impianto, induceva la società ad investire oltre 9.000.000 di euro, in realtà intendeva alla fine impedirne la realizzazione. Nelle more del giudizio, il Sindaco emetteva la nota n. 151, dalla quale si desumeva che il Comune era stato convocato ad una riunione di enti e funzionari pubblici, e con la quale puntualizzava di essere assolutamente disinteressato agli esiti della riunione, confermando la totale contrarietà all’istallazione della centrale, fosse pure per la produzione di un solo megawatt di energia, non escludendo forme di contestazione popolare.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali. Si costituiva l’
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti sub a) e b) in epigrafe per i seguenti motivi, con il ricorso introduttivo: 1) la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.03 è illegittima per contraddittorietà con i precedenti atti dell’
Impugnava altresì il provvedimento sub c) in epigrafe con i seguenti motivi aggiunti: 1) la nota n. 151 conferma pienamente l’illegittimità degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, dimostrando ancora una volta come gli atti in questione siano affetti dal vizio di eccesso di potere: non vi è alcuna giustificazione al diniego, se non motivazioni di carattere politico; l’ostilità pregiudiziale non potrebbe essere più palese ed è dovuta al malcontento popolare che di solito circonda la realizzazione di impianti di questo tipo; 2) la nota è in contrasto con le delibere della Giunta Regionale n. 469 del 25.03.04, e n. 1514 del 29.07.04, che hanno riconosciuto l’opportunità e la necessità della centrale; inoltre il Comune non può arrogarsi il potere di paralizzare l’attività di monitoraggio sulla centrale né ritenersi libero di rifiutare le decisioni della Regione in materia; qualunque valutazione in merito di impatto ambientale è stata già adottata in sede di VIA ed il Comune non può ora, unilateralmente, mutare indirizzo; 3) la nota è affetta da illegittimità derivata dalle richiamate deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.03 e n. 30 del 03.10.03, a loro volta affette dai vizi già censurati con il ricorso introduttivo (eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione dell’art.
L’
Preliminarmente, occorre rigettare l’eccezione di inammissibilità opposta dal Comune, secondo il quale il diniego del permesso di costruire sarebbe un atto meramente confermativo della delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.03. Così non è, sia perché tale delibera non risulta essere mai stata comunicata alla società ricorrente, sia perché prendere atto della unanime volontà (politica) contraria alla realizzazione della centrale non è atto identico ad un diniego del permesso di costruire.
Nel merito, è in primo luogo fondata la censura concernente la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90. Come ammesso dalla stessa
Tuttavia, anche attesa la possibilità di applicare l’art. 21 octies, appare opportuno non fermarsi alle censure di carattere formale, ma esaminare anche quelle di carattere sostanziale.
Occorre osservare che risulta fondato, sotto diversi profili, il terzo motivo del ricorso introduttivo. Infatti, è erroneo sostenere la previa necessità del piano particolareggiato attuativo, qualora (come accaduto nel caso di specie) sia stata approvata una variante al piano regolatore prevedendosi, all’art. 32 delle NTA, che l’area dovesse essere lontana dal centro abitato e dotata di un’ampia fascia verde attrezzata a parco: l’
Soprattutto, il diniego risulta viziato da eccesso di potere. La necessità della previa adozione di un piano particolareggiato è palesemente strumentale, atteso che lo scopo dell’
L’
Ma, indipendentemente dal valore da attribuire al protocollo d’intesa, è evidente che oltre alla sottoscrizione del protocollo d’intesa l’
Limitatamente all’impugnativa della nota sub c), il ricorso è inammissibile: la nota n. 151 esprime una mera manifestazione di volontà politica, peraltro non rivolta alla ricorrente; a quanto è dato comprendere, il Comune era stato invitato ad una riunione di enti ed amministrazioni pubbliche, e con la suddetta nota dichiarava di non volervi partecipare, affermando la più totale contrarietà alla realizzazione della centrale. Sicché, se da tale nota si evince in modo palese la strumentalità delle motivazioni di carattere urbanistico del diniego, per altro verso la stessa non può ritenersi autonomamente lesiva degli interessi della ricorrente. Gli altri motivi possono ritenersi assorbiti. Appare fondata anche la domanda risarcitoria. Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, perché la domanda risarcitoria sia accolta occorrono tre presupposti: 1) un danno effettivo; 2) il nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico dell’amministrazione ed il danno; 3) la colpa dell’amministrazione. Quanto al primo punto, questo Collegio non ignora l’autorevole precedente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 7/2005) in cui è stata affermata la non risarcibilità del danno da ritardo qualora il provvedimento tardivo sia negativo e non sia stato impugnato. Il caso di specie è però diverso, perché il diniego è stato impugnato; inoltre non sembra possibile dubitare della sussistenza di un danno effettivo, derivante dall’essere stati indotti ad acquistare il terreno (confidando nella realizzazione della centrale) e nell’aver immobilizzato gli ingenti capitali necessari per l’investimento. In altre parole, il danno non deriva tanto dal ritardo in sé, quasi fosse assimilabile ad una sorta di danno esistenziale; deriva piuttosto dalle spese e dall’immobilizzazione dei capitali conseguenti al comportamento del Comune. Quanto al secondo punto, non vi è dubbio che sussista il nesso causale tra l’illegittimo comportamento dell’amministrazione (che rigetta la richiesta del permesso di costruire, dopo aver suscitato, con numerosi e significativi atti, un legittimo affidamento da parte della ricorrente circa l’effettiva possibilità di costruire la centrale) ed il danno subito dalla ricorrente. Infine, il Tribunale ritiene che il comportamento dell’amministrazione sia senza dubbio colposo. Al riguardo, il Consiglio di Stato (sez. IV, sent.n. 3169 del 14/06/2001) ha precisato che va accolta una nozione oggettiva di colpa, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento ed, in linea con le indicazione della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall’amministrazione, anche alla luce delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento; sicché l’amministrazione sarà chiamata a risarcire il danno solo se si renderà responsabile di una violazione grave delle regole di settore. Applicando tali principi al caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza di una violazione di tal genere: come si è detto in precedenza circa la sussistenza del vizio di eccesso di potere, il comportamento del Comune è stato gravemente sleale e scorretto. Quanto alla liquidazione del danno, questo Collegio ritiene opportuno rimettere tale liquidazione ad un accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 35 D. L.vo n. 80 /98. I criteri cui le stesse dovranno attenersi sono i seguenti: quantificare le spese sostenute dalla ricorrente per la redazione dei progetti e per l’acquisto dei terreni; a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali maturati a partire dal 18.02.2004; da tale somma detrarre la cifra verosimilmente conseguibile dalla ricorrente in caso di rivendita dei terreni a terzi. Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
1. Accoglie in parte il ricorso n. 7814 dell’anno 2005 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati sub a) e b); dichiara il ricorso inammissibile limitatamente all’impugnativa dell’atto sub c);
2.Accoglie la domanda di risarcimento dei danni, e per l’effetto condanna il Comune di Orta di Atella a proporre a favore dei ricorrenti, entro il termine di giorni novanta dalla notifica della presente sentenza, il pagamento di una somma tenendo conto dei criteri indicati in motivazione;
3.Condanna il Comune di Orta di Atella a rifondere alla Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000 (quattromila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 04.07.2007